Divieto di fumo

Numero di protocollo: 
34
Data di emissione: 
30/09/2014

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Divieto di fumo

Questa scuola s'impegna a favorire comportamenti e stili di vita maturi e finalizzati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Prevenire l'abitudine al fumo, aiutare i fumatori a smettere, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo e, più in generale, fare della scuola un ambiente sano e basato sul rispetto della persona sono tutti traguardi che questa Istituzione scolastica intende perseguire.

Per tale motivo, si ribadisce che, a norma della L. 03/2003 e della L. 104/2013, è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi comprese le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. Il presente divieto si applica, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e  a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze. È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche ed è interdetto uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico.

Tutti coloro che non osservino tale divieto saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minorenni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. Infatti, così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 (importo aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189) La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola e gli studenti che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.
 
Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre, ad utilizzare e/o a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate dalla legge, si procederà alla sospensione dall'attività didattica (da 15 a 30 gg. o fino al termine delle attività didattiche) e all'immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto la Prof.ssa Dardani Olga e la Prof.ssa Garagiola Elisabetta (sede Lombardini) i Proff. DI Giorgi Eucarpio e Marino Eugenio e le Prof.sse G. Trabacca e L. Di Leo con i seguenti compiti:

  • Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni, individuare l’ammenda da comminare e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica. Di norma verrà applicata, per la prima volta, la sanzione minima; in caso di recidiva la sanzione sarà graduata fino ad arrivare all'importo massimo consentito.
  • Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
  • Vigilare sulla corretta apposizione e sulla completezza dei cartelli informativi.

I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati, già con la presente, dal Dirigente Scolastico. Gli incaricati non possono, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione. Si rammenta che i soggetti addetti alla vigilanza non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO  

  1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti incaricati procedono all’accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.
  2. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore il quale dovrà depositare, entro sessanta giorni, presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, copia della ricevuta del pagamento, secondo le modalità specificate nello stesso verbale di accertamento. Alla stessa segreteria, gli addetti al controllo, dovranno consegnare un copia del medesimo verbale subito dopo la contestazione.
  3. Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
  4. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relativa notifica del verbale, quest'ultimo gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

    
Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita. Si ricorda, soprattutto ai docenti e ai collaboratori scolastici, che attiene già al loro obbligo di vigilanza far rispettare le regole.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carmelo Profetto