Obblighi vaccinali e impiego delle certificazioni verdi (green pass). Decreto-legge 24/2022.

Numero di protocollo: 
Avviso n. 26
Data di emissione: 
06/04/2022

A tutto il personale

 

Oggetto: Obblighi vaccinali e impiego delle certificazioni verdi (green pass). Decreto-legge 24/2022.

 

Come già comunicato con gli avvisi n. 24 e 25, il D.L: 24/2022 dispone all’art 8 comma 4 che fino al 15 giugno 2022 l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da CoV-2 costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L’obbligo vaccinale permane in ambito scolastico sino al 15 giugno 2022 e continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni ed entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta:

  • l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di €100,00 irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate).
  • l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, è riammesso in servizio e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Impiego delle certificazioni verdi (green pass base).

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base). In particolare l’art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che detto personale “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e,  comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si allega la nota M.I. prot. n. 695 de 5/4/2022

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Zito